LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 21-02-2000
REGIONE LOMBARDIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 66 'NORME PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA E PER LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE'

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 8
del 25 febbraio 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 3

(Integrazione della l.r. 66/1981)
1. Al termine della l.r. 66/1981 sono introdotti i seguenti allegati:
a)             "Allegato 'A'
Requisiti minimi per l'accreditamento in conformità al decreto del 
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione 
dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province 
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
               Per centro autorizzato idoneo all'accreditamento si definisce la 
struttura che abbia locali adeguati di medicina dello sport, intesa 
come complesso di beni mobili ed immobili e di personale, adibito ad 
uso esclusivo, secondo un programma di visite specialistiche, al fine 
di erogare a livello ambulatoriale, prestazioni di natura sanitaria 
dirette alla prevenzione, alla certificazione, alla diagnosi, 
all'assistenza e terapia nei confronti di chi pratica attività 
sportive.
               La destinazione dell'immobile in cui è ubicata la struttura di 
medicina dello sport e lo sviluppo degli ambienti devono essere 
conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai 
regolamenti locali di igiene.
Il titolare e/o Direttore Sanitario Specialista in medicina dello 
sport della struttura è tenuto a esibire copia autentica 
dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata, in attesa della nuova 
disciplina delle autorizzazioni di cui all'art. 4 della legge 
regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative 
per la realizzazione dei progetti del programma regionale di 
sviluppo), ai sensi della legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 
(Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni 
sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, 
nonché per il trasporto di infermi) e successive modificazioni.
I locali, gli archivi, le apparecchiature e tutto quanto necessario 
per il corretto svolgimento dell'attività devono soddisfare le norme 
vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione 
antincendi, antinfortunistica, igiene del lavoro e sicurezza dei 
luoghi di lavoro.
               Deve essere altresì garantito il rispetto delle normative in tema 
di rifiuti sanitari speciali e pericolosi ed essere assicurata la 
dotazione di idonei sistemi di raccolta, di allontanamento e di 
smaltimento dei rifiuti.
               La struttura non deve essere collocata su mezzi mobili e deve 
disporre dei locali e delle attrezzature sotto indicati.
               L'edificio destinato all'attività deve essere conforme, 
relativamente ai requisiti necessari in materia di superamento di 
barriere architettoniche, alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati).
               Inoltre i centri di medicina dello sport accreditati possono 
stipulare apposite convenzioni con le strutture universitarie o IRCCS 
per l'esecuzione delle valutazioni funzionali, fisiologiche, per 
l'attività didattica e di aggiornamento.
               Sono in vigore tassativamente per le figure di medico dello sport 
e cardiologo i regimi di incompatibilità del personale sanitario 
previsti dalla legislazione vigente.
               Il Direttore Sanitario della struttura dovrà provvedere a 
verificare, al momento della presa in carico e per tutta la durata di 
questo, lo stato giuridico ed il rapporto di lavoro per ogni singolo 
specialista e quindi autocertificare l'assenza di situazioni di 
incompatibilità relative alle figure professionali impiegate.
               In deroga è possibile effettuare convenzioni con le Aziende 
sanitarie locali, con le Aziende ospedaliere, con le strutture 
universitarie e gli IRCCS per le figure professionali riferite agli 
specialisti in Neurologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, 
Ortopedia, Fisiatria, Dietologia e Medicina Legale.
               Il Direttore Sanitario della struttura deve altresì provvedere al 
rispetto dei tempi delle visite e del monte ore di ogni singolo 
specialista in medicina dello sport, che comunque non potrà essere 
superiore a quanto previsto dai valori corrispondenti all'attività 
espletata dagli specialisti ambulatoriali.
               Il Direttore Sanitario della struttura dovrà assicurare la 
trasmissione mensile dei flussi informativi secondo le direttive 
regionali vigenti sia per quanto concerne l'attività clinica 
certificativa che amministrativa.
               La struttura deve garantire la possibilità di corretta 
compilazione del libretto sanitario e sportivo, anche sotto forma di 
supporto adeguato per la conservazione da parte dell'utente e la 
trasmissione dei dati e delle immagini relative alle visite e agli 
esami strumentali.
               Il Direttore Sanitario deve assicurare che la struttura 
richiedente l'accreditamento non abbia in corso accreditamenti con il 
SSR per lo svolgimento di altre attività sanitarie.
               Il Responsabile e/o Direttore Sanitario della struttura dovrà 
provvedere all'aggiornamento obbligatorio degli specialisti in 
medicina dello sport e in cardiologia con l'acquisizione di 
certificati di frequenza a corsi predisposti dagli enti individuati 
dalla Regione Lombardia.
               Dovranno essere garantite tutte le tipologie di visita previste 
dal decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 (Norme per 
la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) e dal decreto 
del Ministro della sanità del 4 marzo 1993 (Determinazione dei 
protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva 
agonistica alle persone handicappate) e successive modifiche.
A) LOCALI MINIMI E CARATTERISTICHE
1) Un locale di attesa adeguato.
2) Uno spazio per le attività amministrative e per l'archivio delle 
schede cliniche degli utenti.
3) Un locale per la direzione sanitaria.
4) Due locali per visite mediche di cui uno può essere in comune con 
quello destinato alla direzione sanitaria dotati di area separata ad 
uso spogliatoio.
5) Appositi spazi per le attività diagnostiche e strumentali per 
collocarvi la strumentazione specifica prevista dal comma B) del 
presente allegato.
6) Distinti servizi igienici per il personale e gli utenti.
7) Apertura quotidiana per un minimo di 25 ore settimanali.
B) DOTAZIONE STRUMENTALE MINIMA
1) Elettrocardiografo con monitor
2) Ecocardiografo color doppler (facoltativo)
3) Cicloergometro dotato di freno elettromagnetico
4) Ergometro a manovella
5) Elettrocardiogramma dinamico
6) Spirografo con indicazione dei flussi
7) Defibrillatore 
8) Carrello ed attrezzatura per rianimazione cardio-respiratoria
9) Metronomo
10) Bilancia
11) Statimetro
12) Scalino graduabile in altezza (cm. 30-40-50)
13) Ottotipo luminoso 
14) Tavole di Ishihara
15) Pallone Ambu
16) Strumentario per esame urine
17) Audiometro ed impedenziometro
18) Oftalmoscopio
19) Otoscopio
20) La normale attrezzatura per ambulatorio medico
21) Diafanoscopio
22) Podoscopio
23) Metro flessibile
24) Filo a piombo
25) Goniometro
26) Tavolette di rialzo (5,10,15,20, 30 millimetri)
27) Martelletto
C) PERSONALE MINIMO
1. La struttura deve essere diretta da uno specialista in medicina 
dello sport conspecificati l'orario di presenza e l'indicazione delle 
ore settimanali per i giorni o orari chiaramente indicati ed 
autocertificati dal Direttore Sanitario della struttura e depositati 
presso l'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. Indicazione dei nominativi degli specialisti consulenti in 
cardiologia, otorinolaringoiatra, neurologia, oculistica ed ortopedia 
e fisiatria, nonché indicazioni del servizio di medicina legale di 
riferimento. La presenza degli specialisti cardiologo, neurologo, ORL, 
oculista ed ortopedico costituiscono condizione indispensabile per 
l'accreditamento. Costituisce titolo preferenziale la presenza di 
specialisti in fisiatria, dietologia e medicina legale, con 
indicazione dell'orario di presenza e delle ore settimanali 
chiaramente indicati ed autocertificati dal Direttore Sanitario della 
struttura e depositati presso l'Azienda sanitaria locale competente 
per territorio.
3. Indicazione dei nominativi del personale infermieristico 
professionale di supporto al medico per l'esecuzione delle prove da 
sforzo. Indicazione dell'orario di presenza e delle ore settimanali 
per giorni chiaramente indicati ed autocertificati dal titolare e/o 
Direttore Sanitario della struttura e depositati presso l'Azienda 
sanitaria locale competente per territorio, come da d.p.r. n. 
37/1997.".
b)             "Allegato 'B'
Requisiti minimi per la concessione dell'autorizzazione agli studi 
medici privati di medicina dello sport da parte dell'Azienda sanitaria 
locale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche 
e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del 
programma regionale di sviluppo).
I REQUISITI MINIMI SONO I SEGUENTI:
Possesso all'interno dello studio della dotazione strumentale e dei 
requisiti minimi necessari alla certificazione medico sportiva, di cui 
al d.m. 18 febbraio 1982, così come specificato:
1) lettino per visita in materiale idoneo per elettrocardiografia;
2) bilancia pesa persone con stativo (superiore cm. 200);
3) strumentario clinico: fonendoscopio, misuratore pressione 
arteriosa, martelletto per riflessi, abbassa lingua monouso, lampadina 
a pila o a batteria ricaricabile, nastro centimetro;
4) elettrocardiografo ad almeno tre canali con relativo carrello;
5) gradino per effettuazione di indice rapido di idoneità (IRI) ad 
altezza variabile (cm. 30/40/50);
6) spirometro a registrazione su carta con boccagli monouso;
7) ottotipo luminoso;
8) tavole di Ishihara;
9) pallone di Ambu;
10) attrezzatura idonea per esame urine;
11) dichiarazione scritta del titolare dello studio specialista in 
medicina dello sport indicante all'Azienda sanitaria locale competente 
per territorio, i giorni e le ore in cui esercita in modo esclusivo 
l'attività di certificazione ai fini dell'idoneità sportiva agonistica 
di cui al d.m. 18 febbraio 1982;
12) comunicazione dell'elenco degli specialisti operanti tramite 
convenzione con il titolare dello studio medico e relativo impegno 
orario, nonché dichiarazione di assenza di incompatibilità;
13) utilizzo esclusivo di modulistica fornita dalle Aziende sanitarie 
locali su modello della Regione Lombardia (con numero seriale per ogni 
modulo certificato);
14) obbligo di archivio di 5 anni delle cartelle cliniche secondo 
legge;
15) dichiarazione di titolarità dello studio da parte del medico 
specialista in medicina dello sport;
16) obbligo della contemporaneità della visita e dell'indagine 
strumentale all'interno dello studio senza alcuna richiesta che 
comporti oneri per il SSN;
17) potranno essere refertate le visite di cui al decreto ministeriale 
del 28 febbraio1983 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività 
sportiva sportiva non agonistica" (certificato di stato di buona 
salute) e le visite di idoneità sportiva agonistica relative agli 
sport rientranti nella tipologia di accertamento "B1" (visita 
standard) del d.m. 18 febbraio 1982.".

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 66 del 1981

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 66 del 1981

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 66 del 1981

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 1999 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 5 del 1986

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale del 1993

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale del 1982

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale del 1983

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